Sono diverse le tipologie dei lavoratori, sebbene si ritenga, generalmente, che il lavoratore sia solo il classico dipendente. Partendo da un principio base del nostro ordinamento giuslavoristico: sussistono vari contratti, ma sostanzialmente, le tre forme con cui ogni attività lavorativa può essere prestata sono tre: Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo, Lavoro Parasubordinato. Lo Studio Legale Gentile offre Servizi di Consulenza Legale in Diritto del Lavoro a Milano ad ognuna di queste tipologie di lavoratori che è caratterizzata da tratti distintivi specifici, riconducibili ad esempio al fatto che il prestatore di lavoro sia subordinato o meno al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, o che debba rispettare un orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro medesimo, o, ancora, la continuatività della prestazione.
Lo Studio Legale Gentile offre Servizi di Consulenza Legale in Diritto del Lavoro a Milano per Lavoratori Subordinati, coloro che prestano l’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro, pubblico o privato in questi casi si parla di Lavoratore dipendente o, più tecnicamente, Lavoratore subordinato. Il lavoro subordinato, come in parte anticipato è caratterizzato da (cfr. art. 2094 c.c.):
- subordinazione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- rispetto da parte del lavoratore di un orario fisso;
- predeterminazione della retribuzione, delle modalità di erogazione della stessa e definizione ad opera dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- assenza del rischio (per il lavoratore) sul risultato della prestazione;
- stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, per gerarchia e funzioni;
- prestazione lavorativa svolta in modo continuativo
L’art. 2095 del codice civile, al primo comma, prescrive letteralmente che: «I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai».
Lo Studio Legale Gentile offre Servizi di Consulenza Legale in Diritto del Lavoro a Milano per Lavoratori Parasubordinati, o anche detti collaboratori coordinati e continuativi genericamente detti Co.Co.Co.
A questi ultimi viene applicato un contratto differente poiché si trovano a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. I cosiddetti Co.Co.Co. lavorano infatti in piena autonomia operativa, non sono sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione ma sono comunque formalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno della struttura aziendale del datore di lavoro che ha il potere di coordinare l’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Lo Studio Legale Gentile offre Servizi di Consulenza Legale in Diritto del Lavoro a Milano per Lavoratori Autonomi.
Il lavoro autonomo (cfr. art. 2222 c.c.) è, in pratica, caratterizzato dalla mancanza degli elementi vincolanti indicati per il lavoro subordinato: il Lavoratore Autonomo non è legato ad un vincolo di subordinazione con il committente e pertanto non è tenuto al rispetto di un orario fisso e predeterminato dal datore di lavoro; la retribuzione non è correlata a parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva; il Lavoratore Autonomo assume su di sé il rischio per il risultato della prestazione ed, infine, non è stabilmente inserito all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro.