Avvocato del lavoro a Milano
Giovanna Gentile

Mobbing

una realtà diffusa anche se non ancora normata

La condotta di mobbing si manifesta in una pluralità di comportamenti materiali o provvedimentali, ostili e reiterati, contraddistinti da finalità persecutorie e o discriminatorie

Il “mobbing”  per definirsi tale deve protrarsi  nel tempo e può essere posto in essere sia datore di lavoro e diretta a ledere il dipendente sia da colleghi e/o superiori, l’intento lesivo è l’elemento che caratterizza maggiormente il mobbing.

IL Mobbing può essere di tipo:

  • Verticale – quando i comportamenti vessatori sono  posti in essere dal superiore nei confronti di un subordinato.
  • Orizzontale  quando le condotte sono perpetrate da tra lavoratore e lavoratore di pari grado
  • Bossing – tipologia di condotta posta in essere dall’azienda per escludere su soggetto.

Secondo una recentissima sentenza dei Giudici di legittimità (n. 10037/2025 )perché si configuri mobbing sul lavoro devono ricorrere, congiuntamente, i sette parametri di seguito elencati.

“Le vessazioni2ì” devono dunque avvenire sul luogo di lavoro:

  1. I contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo periodo di tempo.
  2. Non devono essere episodiche ma reiterate e molteplici.
  3. Deve trattarsi di più azioni ostili.
  4. Devono ricorrere almeno due tra queste azioni: attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce.
  5. La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro.
  6. Occorre l’intento persecutorio.
  7. Ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente”. (sent. n. 10037/2015)

Qualora sussistano tutti gli elementi sopra evidenziati il lavoratore potrà rivendicare il risarcimento del danno.

Ai fine di intraprendere la via giudiziale per la rivendicazione dei danni patiti, è imprescindibile

dimostrare, con l’ausilio di un avvocato, la sussistenza dei comportamenti ostili ricevuti, i danni subiti, nonché la correlazione tra i due elementi. A tal fine è necessario avere a disposizione cospicuo materiale probatorio, come ad es. a titolo esemplificativo le registrazioni di conversazioni effettuate tra lavoratore e datore di lavoro, messaggi ed e-mail tra l’autore del mobbing e la vittima, eventuali testimonianze di colleghi.

Il dipendente potrà ricorrere in via giudiziale per richiedere il risarcimento del danni ( esistenziale, morale e biologico) subiti sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale, oltre che vedersi riconoscere il ristoro delle spese medico-sanitarie sostenute

Il mobbing sul lavoro è una forma di persecuzione psicologica sistematica nei confronti di un lavoratore, caratterizzata da comportamenti ostili ripetuti nel tempo che possono compromettere la dignità, la salute o la posizione professionale della persona.

Si può parlare di mobbing lavorativo quando i comportamenti vessatori sono ripetuti, intenzionali e prolungati nel tempo, e hanno l’effetto di isolare o danneggiare il lavoratore.

Tra gli esempi più comuni di mobbing si trovano isolamento professionale, critiche costanti e ingiustificate, assegnazione di compiti inutili o umilianti, esclusione dalle comunicazioni aziendali e diffusione di informazioni denigratorie.

Per dimostrare il mobbing sul lavoro è utile raccogliere documentazione come email, messaggi, testimonianze di colleghi, documenti sulle mansioni assegnate e qualsiasi elemento che dimostri la ripetizione dei comportamenti vessatori.

Non esiste un numero preciso di episodi, ma generalmente il mobbing lavorativo richiede una serie di comportamenti ripetuti nel tempo che dimostrino un’azione persecutoria sistematica.

Un conflitto lavorativo può essere occasionale e reciproco, mentre il mobbing è caratterizzato da comportamenti ostili sistematici e prolungati diretti verso una persona specifica.

Lo straining lavorativo è una situazione di stress professionale causata da comportamenti ostili che, anche se non ripetuti nel tempo, producono effetti duraturi e negativi sul lavoratore.

Il mobbing prevede comportamenti vessatori ripetuti nel tempo, mentre lo straining può derivare anche da un singolo atto che crea una situazione lavorativa penalizzante o stressante.

Il bossing è una forma di mobbing esercitata dal superiore gerarchico nei confronti di un dipendente, spesso con lo scopo di spingerlo a dimettersi o di ridurne il ruolo in azienda.

Esempi di bossing possono includere demansionamento ingiustificato, carichi di lavoro eccessivi, critiche costanti, esclusione dalle riunioni o controllo eccessivo delle attività lavorative.

Il demansionamento può essere considerato una forma di mobbing o di comportamento vessatorio quando è ingiustificato e finalizzato a emarginare o penalizzare il lavoratore.

Sì. Il mobbing sul lavoro può essere esercitato da superiori gerarchici, da colleghi dello stesso livello o anche da gruppi di lavoratori.

Tra i segnali più frequenti ci sono isolamento dal gruppo di lavoro, critiche sistematiche, riduzione delle responsabilità, esclusione dalle comunicazioni e peggioramento delle condizioni lavorative.

Sì. Il mobbing lavorativo può causare stress lavoro-correlato, ansia, depressione, perdita di motivazione e difficoltà relazionali nel contesto professionale.

In caso di mobbing sul lavoro, è consigliabile documentare gli episodi, raccogliere prove, segnalare la situazione alle risorse umane o utilizzare i canali aziendali di segnalazione.

Molte aziende prevedono procedure interne o canali di segnalazione riservati attraverso cui i lavoratori possono denunciare situazioni di mobbing o comportamenti vessatori.

In alcune organizzazioni è possibile effettuare segnalazioni anonime o riservate tramite piattaforme dedicate o altri strumenti aziendali.

Sì. Il datore di lavoro ha il dovere di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, intervenendo per prevenire comportamenti vessatori e discriminatori.

Le risorse umane hanno il compito di gestire le segnalazioni, avviare verifiche interne e adottare eventuali misure correttive o disciplinari.

Sì. Il mobbing può manifestarsi anche attraverso ostacoli alla crescita professionale, mancato accesso alla formazione o esclusione dalle opportunità di carriera.

Sì. Lo straining lavorativo può derivare anche da una singola decisione organizzativa che produce effetti negativi duraturi sulla posizione del lavoratore.

Un carico di lavoro eccessivo e ingiustificato, soprattutto se rivolto solo a un lavoratore, può essere considerato un comportamento vessatorio.

Le critiche costruttive fanno parte della normale gestione del lavoro. Tuttavia, critiche sistematiche, offensive o umilianti possono rientrare in comportamenti di mobbing.

Sì. Anche nello smart working possono verificarsi comportamenti vessatori, come esclusione dalle comunicazioni, controllo eccessivo o isolamento professionale.

Email, messaggi aziendali, registrazioni di attività lavorative, testimonianze di colleghi e documenti relativi alle mansioni assegnate possono costituire elementi utili.

Le situazioni di mobbing lavorativo tendono a svilupparsi nel tempo e possono durare mesi o anni se non vengono riconosciute e gestite.

La prevenzione del mobbing passa attraverso politiche aziendali chiare, formazione sul rispetto e sulla gestione dei conflitti e procedure di segnalazione efficaci.

Il mobbing riguarda una serie di comportamenti persecutori ripetuti nel tempo, mentre le molestie sul lavoro possono essere anche singoli comportamenti offensivi o indesiderati.

Sì. Il mobbing sul lavoro può riguardare qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto.

Contrastare queste pratiche è fondamentale per garantire benessere organizzativo, tutela dei lavoratori e un ambiente di lavoro sano e rispettoso.

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