Licenziamenti

Sussistono diverse tipologie e motivi di Licenziamento: per Giustificato Motivo Oggettivo, per Giusta Causa, per Giustificato Motivo Soggettivo.

Il Licenziamento, da un punto di vista formale deve avere forma scritta per essere valido, poiché il licenziamento orale è nullo.

Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

A seguito dell’impugnazione del licenziamento, si hanno a disposizione 180 giorni per adire il Giudice del lavoro e, a secondo del tipo o del motivo del licenziamento e a secondo delle dimensioni dell’impresa, si può richiedere la reintegrazione/riammissione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, la reintegrazione nel proprio posto di lavoro si può ottenere solo per il licenziamento orale, discriminatorio.

La richiesta di risarcimento del danno in caso di Licenziamento Illegittimo ed il suo ammontare sempre che varia in base a due parametri: la durata del rapporto e la dimensione dell’azienda datrice di lavoro.

Licenziamento da parte del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, ha l’obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore la sua volontà di recedere dal contratto. Con detta comunicazione il datore di lavoro è tenuto a specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.

La legge, infatti, non consente più al datore di lavoro la possibilità di integrare i motivi all’esito dell’eventuale relativa richiesta da parte del lavoratore. A ciò si aggiunga che i motivi non possono neppure più essere modificati (principio della immodificabilità delle motivazioni).

Va rilevato tuttavia che la comunicazione del Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, nel caso di aziende con più di 15 dipendenti (e assunti ante Jobs Act) deve essere preceduta da una comunicazione da parte del datore di lavoro alla direzione territoriale del lavoro del luogo in cui opera il lavoratore. Detta comunicazione deve contenere la dichiarazione dell’intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento, i motivi del licenziamento e le misure di assistenza la ricollocazione del lavoratore interessato, l’indirizzo pec.

Se il tentativo di conciliazione fallisce il datore di lavoro può comunicare al lavoratore il licenziamento. È inefficace il licenziamento intimato verbalmente, o comunque senza forma scritta, e pertanto deve ritenersi tam quam non esset.

Lavoratori Esclusi dalla Forma Scritta

Non è richiesta la forma scritta per procedere al licenziamento di:

  1. Lavoratori Domestici
  2. Lavoratori in Prova
  3. Ultrasessantenni

che non abbiano optato per la prosecuzione

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