Mobbing, Bossing, Straining

Nel mondo del lavoro cresce sempre più l’interesse e la conseguente focalizzazione sulle problematiche emergenti nei contesti lavorativi. Nasce proprio da questo bisogno, l’individuazione di gravi disagi definiti a seconda dei casi Mobbing, Bossing o Straining di cui di seguito verrà data una più ampia e specifica definizione.

Mobbing

Il fenomeno del Mobbing può essere definito “come l’attuazione, all’interno di un ambiente lavorativo, di condotte intese ad emarginare, discriminare, screditare e perseguitare un dipendente”. Anche l’aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore con diverse modalità e gradualità e con chiari intenti discriminatori dal datore di lavoro o da un suo preposto o da un superiore gerarchico oppure dai suoi colleghi, può configurarsi come mobbing.

Il Mobbing si concretizza dunque attraverso una molteplicità di comportamenti e di forme che, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: l’emarginazione del soggetto attraverso l’ostilità e la non comunicazione; le continue critiche sull’operato; la diffusione di maldicenze; l’assegnazione di compiti dequalificanti; la compromissione dell’immagine del soggetto davanti ai colleghi e superiori. L’assenza di un’autonoma disciplina legislativa del mobbing, ha demandato alla giurisprudenza il compito di definire le tutele del lavoratore mobbizzato.

Bossing

Siamo invece di fronte a quello che viene chiamato Bossing, quando chi pone in essere la condotta di mobbing è l’azienda stessa – con una strategia persecutoria che “assume i contorni di una vera e propria strategia aziendale di riduzione, o razionalizzazione del personale, oppure di semplice soppressione della figura di un lavoratore indesiderato” – una vera e propria politica di Mobbing, compiuta dai vertici dell’azienda con lo scopo preciso di indurre il dipendente divenuto ‘scomodo’ alle dimissioni.

Il Bossing è una forma di Mobbing verticale che viene messa in atto da un superiore ai danni di un suo sottoposto. In parole povere il Bossing si concretizza in una serie di atti che determinano una penalizzazione o un’umiliazione ingiustificata del dipendente ad opera di un proprio superiore per tramite dei vantaggi della propria posizione. Il superiore deve in questo caso mettere in atto una serie di comportamenti che tendono a sfavorire in maniera selettiva la persona. Per essere considerato Bossing a tutti gli effetti gli Atti Persecutori devono essere prodotti per una durata congrua di tempo.

Straining

Invece con il termine Straining si intende una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione, che oltre ad essere stressante, perché protratta nel tempo, ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo. Un esempio di Straining è rappresentato dal Demansionamento, o da tutte quelle situazioni che implicano un forzato stato di isolamento.

Nella nostra legislazione, spetta al lavoratore che si sente vittima di mobbing provare che il datore di lavoro ha messo in atto nei suoi confronti azioni vessatorie; ciò rendeva difficile decidere di fare causa all’azienda, non essendo stati stabiliti per legge dei parametri che potessero dare la possibilità di valutare con una certa sicurezza il Danno lavorativo. La Suprema corte con una recente sentenza (10037/2015) ha risolto questo problema stabilendo quali requisiti devono sussistere affinché un dipendente possa iniziare una vertenza contro il proprio datore di lavoro.

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