FAQ AZIENDA

Non è detto, perché dipende dalle mansioni svolte dal lavoratore e dalla gravità delle condotte tenute dallo stesso

No se non a seguito di accordo con i lavoratori stessi, o altrimenti nel caso gli stessi abbiano sottoscritto le clausole flessibili nel contratto a fronte delle quale viene erogata loro una indennità

Si ma a determinate condizioni, quali la tutela dei diritti quesiti dei lavoratori che li hanno maturati e comunque sempre previo accordo tra l’ azienda e le forze sindacali dei lavoratori

Si a patto che la retribuzione non muti e neppure la categoria legale di appartenenza ( ad es. non si può mutare la mansione di impiegato in quella di operaio), diversamente costituisce violazione dell’art. 2103 c.c.

Si . In caso il trasferimento oltre i 50 km, invece,  il lavoratore potrà dimettersi per giusta causa o trovare un accordo di risoluzione consensuale con il datore di lavoro ed in entrambi i casi avrà il diritto a percepire la NASPI.

No perché i lavoratori possono procedere a rinunciare a specifici  loro diritti solo a precise condizioni tra le quali quelle di venire informati da un sindacalista in ordine ai propri diritti e alle relative eventuali rinunce e di dover sottoscrivere l’accordo in una sede di conciliazione protetta.

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