Licenziamenti e Dimissioni

Sono diversi i tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato ed il relativo regime giuridico.
Il datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, ha l’obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore la sua volontà di recedere dal contratto. Con detta comunicazione il datore di lavoro è tenuto a specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento. La legge, infatti, non consente più al datore di lavoro la possibilità di integrare i motivi all’esito dell’eventuale relativa richiesta da parte del lavoratore. A ciò si aggiunga che i motivi non possono neppure più essere modificati (principio della immodificabilità delle motivazioni).
Va rilevato tuttavia che la comunicazione del Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, nel caso di aziende con più di 15 dipendenti (e assunti ante Jobs Act) deve essere preceduta da una comunicazione da parte del datore di lavoro alla direzione territoriale del lavoro del luogo in cui opera il lavoratore. Detta comunicazione deve contenere la dichiarazione dell’intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento, i motivi del licenziamento e le misure di assistenza la ricollocazione del lavoratore interessato, l’indirizzo pec. Se il tentativo di conciliazione fallisce il datore di lavoro può comunicare al lavoratore il licenziamento. È inefficace il licenziamento intimato verbalmente, o comunque senza forma scritta, e pertanto deve ritenersi tam quam non esset.

Non è richiesta la forma scritta per procedere al licenziamento di:

  • lavoratori domestici;
  • lavoratori in prova;
  • lavoratori ultrasessantenni che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tipologie di Licenziamento

Il contratto di lavoro può cessare per Dimissioni del Lavoratore, per Licenziamento da parte del Datore di Lavoro e per risoluzione consensuale.

Il Licenziamento a sua volta può essere disposto per:

  • Giusta Causa
  • Giustificato Motivo Soggettivo
  • Giustificato Motivo Oggettivo
  • Licenziamento Disciplinare
  • Licenziamento Discriminatorio

Impugnazione del Licenziamento

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo può procedere ad Impugnare il Licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente.

L’art. 6 della L. n. 604 prevede che l’impugnazione sia fatta con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore licenziato, anche stragiudiziale, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore di lavoro.

La comunicazione può essere trasmessa anche dal sindacato o dal legale del lavoratore ma deve essere da questi controfirmata.

Il lavoratore può scegliere di impugnare il licenziamento direttamente in via giudiziale. In tal caso al fine di evitare decadenze dovrà depositare un ricorso nella cancelleria del Tribunale territorialmente competente, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

In ogni caso l’efficacia dell’impugnazione del licenziamento effettuata in via stragiudiziale è subordinata al deposito entro 180 giorni di ricorso giurisdizionale o dell’eventuale richiesta dle tentativo di conciliazione.

A seguito dell’impugnazione del licenziamento, si hanno a disposizione 180 giorni per adire il Giudice del lavoro e, a secondo del tipo o del motivo del licenziamento e a secondo delle dimensioni dell’impresa, si può richiedere la reintegrazione/riammissione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, la reintegrazione nel proprio posto di lavoro si può ottenere solo per il licenziamento orale, discriminatorio.

La richiesta di risarcimento del danno in caso di Licenziamento Illegittimo ed il suo ammontare sempre che varia in base a due parametri: la durata del rapporto e la dimensione dell’azienda datrice di lavoro.

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