Avvocato del lavoro a Milano
Giovanna Gentile

Le discriminazioni nei luoghi di lavoro

Per discriminazione in ambito lavorativo s’intende una differenza di trattamento.

Il decreto legislativo 198/2006, agli articoli 25 e 26, definisce le forme di discriminazione diretta e indiretta, infatti esistono:

  1. le  discriminazione dirette quando una persona, per via di una sua caratteristica, riceve un trattamento sfavorevole rispetto ad un’altra persona. Un caso di discriminazione diretta in ambito lavorativo si ha per esempio quando un’inserzione di lavoro è rivolta a un solo gruppo di persone (per esempio esclusivamente agli uomini).
  2. Le discriminazioni indirette ricorrono invece  quando una disposizione, un criterio o una procedura sono solo apparentemente neutri, ma di fatto sfavoriscono un determinato gruppo di persone. Per fare un esempio, quando per un determinato impiego si cercano sia donne che uomini, ma poi si richiede una flessibilità  di orario o di turnazione che per esempio le madri non riescono a garantire a causa dei propri impegni familiari.
  3. Forme di discriminazione che possono essere dovute anche alla razza/alla religione/alle convinzioni personali/a una disabilità/all’età/all’identità sessuale o al genere.

Molestie e molestie sessuali sul lavoro

Diverse dalle discriminazioni, ma ugualmente meritevoli di sanzione, sono le Molestie  e le molestie sessuali  le quali sono:

  • comportamenti indesiderati, le seconde  a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  •  discriminazione come reazione, considerati come discriminazione quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione a un reclamo o a una azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. Sono altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di essersi opposto a comportamenti discriminatori sotto forma di molestie anche sessuali (o viceversa, per il fatto di esservisi sottomesso).
  • discriminazione collettiva, si intendono quei comportamenti discriminatori diretti o indiretti che riguardano più soggetti, anche quando tali soggetti non siano individuabili in modo immediato e diretto.
  • ai sensi dell’articolo 25, comma 2-bis del d.lgs. 198/2006 costituisce discriminazione “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.
  • la tutela a contrasto delle discriminazioni di genere,  interamente regolata dall’art. 28 del d. lgs. 150/2011, il quale ha realizzato una riduzione e semplificazione dei riti speciali in materia civile . La norma richiama puntualmente gli articoli 702 bis, 702 ter (fatta eccezione per i commi secondo e terzo) e 702 quater del c.p.c. Si è così delineato un procedimento che mira a garantire una duplice tutela, sostanziale e risarcitoria, al lavoratore discriminato, a cui si possono aggiungere sanzioni nei confronti del datore .

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