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Art. 2087

art. 2087 alla prova dell’Intelligenza Artificiale

03/08/2026/in Intelligenza artificiale/da digitalsynergy

L’art. 2087 c.c. alla prova dell’Intelligenza Artificiale

la sicurezza sul lavoro entra in una nuova era.

L’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il modo in cui le imprese organizzano la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Dalla gestione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai dispositivi di protezione individuale intelligenti, fino ai sistemi predittivi capaci di individuare situazioni di pericolo prima che si verifichino, la tecnologia offre nuove possibilità per migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Questa evoluzione apre però importanti interrogativi giuridici, soprattutto in relazione all’art. 2087 del Codice civile, norma che da oltre ottant’anni rappresenta il fondamento della responsabilità del datore di lavoro nella tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

La disposizione impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie alla protezione dei lavoratori, tenendo conto della natura dell’attività svolta, dell’esperienza e dell’evoluzione della tecnica.

Si tratta di una norma volutamente elastica, costruita per adattarsi ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e del progresso tecnologico. Proprio questa caratteristica ha consentito all’art. 2087 c.c. di assumere il ruolo di clausola generale del sistema prevenzionistico italiano.

La sua flessibilità, tuttavia, ha generato anche alcune difficoltà interpretative.

Per molti anni, infatti, il semplice richiamo all’art. 2087 c.c. è stato utilizzato per contestare responsabilità al datore di lavoro senza sempre individuare con precisione quale specifica misura cautelare fosse stata omessa e quale comportamento avrebbe potuto evitare l’evento dannoso.

Questo approccio ha alimentato il dibattito sulla compatibilità di tali contestazioni con i principi di determinatezza e tassatività propri del diritto penale.

Il problema non riguarda il contenuto della norma, ma il rischio di un’applicazione troppo generica dell’obbligo di sicurezza, con il possibile effetto di trasformare la responsabilità datoriale in una forma di responsabilità quasi automatica.

Negli ultimi anni, invece, si è affermata una maggiore esigenza di rigore nell’accertamento della responsabilità.

Non è sufficiente affermare una generica violazione dell’obbligo di sicurezza: occorre individuare la regola cautelare concretamente violata, dimostrare che fosse finalizzata a prevenire proprio il rischio verificatosi e accertare il collegamento causale tra omissione ed evento.

Questo principio assume oggi particolare rilievo con l’avvento dell’intelligenza artificiale.

L’art. 2087 c.c. richiede infatti al datore di lavoro di adeguare le misure preventive all’evoluzione della tecnica. Ma cosa significa oggi evoluzione tecnica nell’epoca dell’IA?

L’impresa è obbligata ad adottare ogni nuova tecnologia disponibile oppure deve valutare affidabilità, diffusione e concreta applicabilità degli strumenti?

Il tema coinvolge due diverse impostazioni.

Da un lato vi è il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, secondo cui il datore di lavoro dovrebbe utilizzare le soluzioni più avanzate offerte dalla ricerca scientifica.

Dall’altro vi è il criterio della massima sicurezza ragionevolmente praticabile, che considera anche la reale disponibilità delle tecnologie, la loro affidabilità e gli standard adottati nel settore di riferimento.

Un equilibrio appare necessario, perché imporre alle aziende l’obbligo di adottare ogni innovazione immediatamente disponibile trasformerebbe il dovere di prevenzione in un obbligo difficilmente sostenibile.

L’intelligenza artificiale evolve infatti con una velocità superiore rispetto alle innovazioni tradizionali. Nuovi software, sistemi predittivi e strumenti di analisi automatizzata vengono sviluppati continuamente.

Per questo motivo il rapporto tra sicurezza e IA non può essere considerato soltanto una questione tecnologica.

È prima di tutto una questione giuridica, che riguarda il rapporto tra innovazione, responsabilità e tutela effettiva dei lavoratori.

Il DVR nell’era dell’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di utilizzare sistemi di IA per supportare la redazione, l’aggiornamento e la gestione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il DVR rappresenta uno degli strumenti fondamentali del sistema italiano di prevenzione degli infortuni. Attraverso questo documento il datore di lavoro individua i rischi presenti nell’organizzazione aziendale, ne valuta la gravità e stabilisce le misure necessarie per eliminarli o ridurli.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nasce dalla possibilità di analizzare una quantità di informazioni difficilmente gestibile attraverso strumenti tradizionali.

Un sistema intelligente potrebbe elaborare dati provenienti da:

  • statistiche sugli infortuni aziendali;
  • segnalazioni dei lavoratori;
  • sensori ambientali;
  • informazioni sui macchinari;
  • registri di manutenzione;
  • variazioni delle condizioni operative.

Attraverso queste informazioni, l’IA potrebbe individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che si verifichi un incidente.

Le potenzialità preventive sono quindi significative:

  • analisi predittiva degli eventi;
  • individuazione anticipata dei fattori di rischio;
  • aggiornamento più rapido delle valutazioni;
  • maggiore capacità di individuare criticità nascoste.

In settori complessi come industria chimica, energia, grandi cantieri o impianti altamente automatizzati, strumenti di questo tipo potrebbero rappresentare un importante supporto alla prevenzione.

Tuttavia, la possibilità tecnica di creare un DVR elaborato dall’intelligenza artificiale non significa automaticamente che tale soluzione sia compatibile con il quadro normativo vigente.

La valutazione dei rischi non è infatti un semplice calcolo matematico, ma un processo organizzativo che richiede conoscenza dell’ambiente di lavoro, esperienza professionale, confronto con i lavoratori e capacità di interpretare situazioni specifiche.

Per questo motivo l’intelligenza artificiale può rappresentare un valido strumento di supporto, ma non può sostituire completamente il processo decisionale umano.

Il rischio principale sarebbe considerare il risultato prodotto dall’algoritmo come una verità assoluta, senza verificarne metodo, limiti e contesto applicativo.

La responsabilità del datore di lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di prevenzione pone una domanda centrale: chi risponde quando una decisione affidata, anche solo in parte, a un algoritmo produce un risultato errato?

Nel sistema della sicurezza sul lavoro il principale responsabile rimane il datore di lavoro, che conserva il compito di organizzare la prevenzione e adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei lavoratori.

L’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati non determina automaticamente un trasferimento di responsabilità verso il produttore del software o verso il fornitore del sistema di IA.

L’algoritmo non può essere considerato un soggetto autonomo in grado di sostituire il processo decisionale aziendale. La tecnologia può elaborare dati, individuare criticità e suggerire interventi, ma la scelta finale deve rimanere inserita in una valutazione umana consapevole.

L’impresa dovrà quindi verificare:

  • l’affidabilità del sistema utilizzato;
  • la qualità dei dati elaborati;
  • i limiti dello strumento;
  • le modalità di funzionamento dell’algoritmo;
  • il livello di controllo umano garantito.

La cosiddetta delega tecnologica non può trasformarsi in una delega della responsabilità.

Un datore di lavoro che utilizzi un sistema di IA senza conoscerne caratteristiche e limiti potrebbe esporsi al rischio di una contestazione per mancata vigilanza o per avere affidato decisioni rilevanti a uno strumento non adeguatamente verificato.

Il principio fondamentale resta quello tradizionale della prevenzione: la sicurezza non dipende dall’utilizzo di una singola tecnologia, ma dalla capacità dell’organizzazione aziendale di individuare, valutare e gestire correttamente i rischi.

Il ruolo del RSPP nella nuova prevenzione digitale

L’intelligenza artificiale modifica anche il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il RSPP del futuro dovrà confrontarsi non solo con rischi fisici, chimici e organizzativi, ma anche con sistemi capaci di analizzare grandi quantità di dati e produrre valutazioni automatiche.

Non sarà necessario conoscere ogni dettaglio tecnico degli algoritmi, ma sarà fondamentale comprendere:

  • quali dati vengono utilizzati;
  • come vengono interpretati;
  • quali margini di errore possono esistere;
  • quali decisioni possono essere effettivamente affidate alla tecnologia.

Un algoritmo può infatti produrre risultati apparentemente precisi, ma basati su dati incompleti, non aggiornati o non rappresentativi della realtà aziendale.

Per questo motivo il RSPP avrà un ruolo essenziale nel collegare innovazione tecnologica e prevenzione, verificando che gli strumenti digitali siano realmente efficaci e coerenti con il contesto lavorativo.

L’intelligenza artificiale potrà diventare un importante alleato della sicurezza solo se resterà inserita in un sistema nel quale esperienza professionale e valutazione umana mantengano un ruolo centrale.

Il medico competente e la gestione dei dati sanitari

Anche il ruolo del medico competente potrebbe essere profondamente influenzato dall’evoluzione tecnologica.

Dispositivi intelligenti, sensori indossabili e sistemi di monitoraggio possono raccogliere informazioni relative a:

  • condizioni fisiche del lavoratore;
  • livelli di affaticamento;
  • esposizione a determinati fattori di rischio;
  • variazioni dei parametri fisiologici.

Dal punto di vista preventivo, queste tecnologie possono offrire nuove possibilità, permettendo interventi più tempestivi e una migliore individuazione delle condizioni di rischio.

Tuttavia, la gestione di tali informazioni richiede particolare attenzione.

I dati sanitari e personali dei lavoratori non possono essere trasformati in semplici indicatori numerici utilizzati automaticamente dall’organizzazione aziendale.

La tutela della salute deve rimanere distinta dal controllo della prestazione lavorativa.

La sfida sarà quindi trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali, garantendo che gli strumenti digitali siano utilizzati per finalità preventive e non per forme improprie di sorveglianza.

Il problema della “black box” degli algoritmi

Una delle questioni più complesse nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale riguarda la cosiddetta black box, cioè la difficoltà di comprendere completamente il percorso logico attraverso il quale un algoritmo arriva a una determinata conclusione.

Molti sistemi basati sul machine learning sono capaci di individuare schemi e correlazioni difficilmente riconoscibili dall’uomo.

Questa capacità rappresenta un grande vantaggio nella prevenzione, perché consente di individuare situazioni di rischio prima che si trasformino in eventi dannosi.

Allo stesso tempo, però, introduce nuove problematiche giuridiche.

Se un sistema segnala un rischio, sarà necessario comprendere quali elementi abbiano determinato quella valutazione.

Se invece l’algoritmo non individua un pericolo e si verifica un infortunio, bisognerà stabilire se l’errore fosse prevedibile e se un adeguato controllo umano avrebbe potuto evitarlo.

Emergono quindi alcune domande fondamentali:

Un datore di lavoro può essere considerato responsabile per non avere adottato una tecnologia non ancora sufficientemente affidabile?

Oppure può essere chiamato a rispondere per essersi affidato eccessivamente a un sistema tecnologico senza verificarne i risultati?

La difficoltà principale sarà distinguere tra:

  • errore tecnologico inevitabile;
  • configurazione non corretta del sistema;
  • mancata formazione degli operatori;
  • insufficiente supervisione umana.

La responsabilità penale in materia di sicurezza richiede infatti l’individuazione di una condotta colposa, cioè della violazione di una regola cautelare che avrebbe potuto evitare l’evento.

L’intelligenza artificiale non elimina quindi la responsabilità umana, ma rende più complessa la ricostruzione delle cause di un possibile incidente.

L’infortunio causato dall’intelligenza artificiale

Uno degli scenari più delicati riguarda l’ipotesi in cui un lavoratore subisca un danno a causa di una valutazione errata fornita da un sistema di IA.

Si pensi a un impianto industriale nel quale un algoritmo dovrebbe individuare automaticamente situazioni di pericolo.

Se il sistema non segnala un rischio presente e si verifica un incidente, sarà necessario valutare diversi elementi:

  • la qualità del software utilizzato;
  • la corretta configurazione iniziale;
  • l’aggiornamento del sistema;
  • la formazione degli operatori;
  • il livello di controllo esercitato dall’organizzazione.

La questione centrale sarà capire se l’evento sia derivato da un limite inevitabile della tecnologia oppure da una scelta organizzativa non adeguata.

L’intelligenza artificiale, infatti, non elimina il rischio: spesso lo trasferisce verso nuove dimensioni, trasformando un problema tecnico in un problema organizzativo e giuridico.

Per questo motivo sarà fondamentale sviluppare un principio di sorveglianza umana significativa, secondo cui ogni decisione rilevante per la sicurezza deve poter essere controllata, verificata e, quando necessario, modificata da una persona competente.

Conclusione

La sicurezza sul lavoro sta entrando in una nuova fase.

L’intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento straordinario per prevenire gli infortuni, migliorare l’analisi dei rischi e rendere più efficaci i sistemi di protezione.

Ma la tecnologia, da sola, non può sostituire responsabilità, competenza e capacità di valutazione.

Le imprese che sapranno integrare innovazione digitale e cultura della sicurezza saranno quelle maggiormente preparate ad affrontare il futuro.

L’obiettivo non deve essere affidarsi ciecamente agli algoritmi, ma utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento al servizio di una prevenzione più moderna, consapevole e responsabile.

La vera sfida sarà costruire un equilibrio tra uomo e tecnologia: un modello nel quale l’innovazione aumenti la sicurezza senza ridurre il ruolo della responsabilità umana.

Tags: art. 2087
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