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Discriminazione di genere sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Treviso che fa scuola

Discriminazione di genere sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Treviso che fa scuola

13/04/2026/in Discriminazioni di genere/da Giovanna Gentile

Il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, 4 marzo 2026 n. 173, ha pronunciato una sentenza destinata a diventare un riferimento fondamentale nel diritto del lavoro contemporaneo, affrontando due tematiche centrali: le molestie e la discriminazione di genere e la tutela delle dirigenti in stato di maternità.

Questa pronuncia chiarisce aspetti pratici e sostanziali fondamentali, sia per le aziende sia per i professionisti legali e HR che si occupano di gestione delle risorse umane e prevenzione delle discriminazioni.

Discriminazione di genere: basta un singolo episodio

Uno dei passaggi più innovativi della sentenza riguarda la qualificazione delle condotte come molestie discriminatorie. Il Tribunale ha ribadito che non è necessario dimostrare un disegno persecutorio complessivo o un mobbing sistematico. Anche singoli episodi, se connessi al genere della persona e idonei a ledere la dignità, possono integrare una fattispecie di discriminazione di genere sul lavoro.

Questo principio ha un impatto immediato sulle aziende: non basta prevenire comportamenti sistematici di molestia; ogni episodio discriminatorio deve essere gestito con attenzione e sanzionato, perché anche un atto isolato può comportare responsabilità legale e obblighi risarcitori.

Licenziamento in maternità: il principio della nullità

Nel caso esaminato di discriminazione di genere sul lavoro, la lavoratrice era una dirigente di ruolo apicale, licenziata durante la maternità con motivazioni disciplinari. Il Tribunale ha chiarito un principio già noto, ma spesso trascurato nella prassi aziendale: una dirigente non può essere licenziata durante la maternità, salvo prova di colpa grave specifica e distinta dalla normale giusta causa o giustificato motivo.

Nel caso concreto, le contestazioni disciplinari erano generiche o riferibili a prassi aziendali tollerate, pertanto il licenziamento è stato dichiarato nullo ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 151/2001. Questo comporta non solo la reintegrazione nel posto di lavoro, ma anche il riconoscimento di un risarcimento economico per la violazione dei diritti della lavoratrice.

Il risarcimento: focus sul danno morale

Un aspetto particolarmente innovativo della sentenza sulla discriminazione di genere riguarda la quantificazione del danno da discriminazione e molestie. Il Tribunale ha liquidato 50.000 euro a titolo di danno morale.

È importante sottolineare che il danno principale non è stato considerato il danno biologico, ovvero l’eventuale impatto sulla salute fisica o psicologica, che è stato liquidato in misura minima. Il fulcro della tutela risiede invece nella lesione della dignità e dell’identità personale.

Questo rappresenta un cambio di prospettiva importante: la tutela giuridica non è solo strumentale a compensare effetti tangibili sulla salute, ma soprattutto a ripristinare la dignità della persona e a scoraggiare condotte discriminatorie.

Criteri oggettivi per la quantificazione del danno

Per rendere più prevedibile la liquidazione del danno morale dovuto alla discriminazione di genere sul lavoro, il Tribunale ha utilizzato in via analogica le tabelle del Tribunale di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa.
Questo approccio introduce criteri più oggettivi e standardizzati, riducendo la discrezionalità giudiziaria e superando la prassi dei risarcimenti simbolici, che spesso non riflettono la reale gravità della violazione.

Inoltre, il risarcimento deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo, in linea con i principi del diritto dell’Unione europea: l’obiettivo non è solo compensare la vittima, ma anche prevenire il ripetersi di comportamenti analoghi.

Implicazioni pratiche per aziende e professionisti HR

Questa sentenza ha rilevanza immediata per chi gestisce il personale e per i consulenti legali:

  1. Policy aziendali chiare: le aziende devono adottare procedure trasparenti per prevenire e sanzionare comportamenti discriminatori, anche isolati.
  2. Formazione obbligatoria: HR e manager devono essere formati sui rischi legati alla discriminazione di genere e molestie sul lavoro.
  3. Gestione dei licenziamenti in maternità: occorre una rigorosa valutazione di eventuali contestazioni disciplinari e della loro gravità effettiva.
  4. Strategie di risarcimento: comprendere che il danno morale prevale sul danno biologico e che la quantificazione può essere oggettivizzata per maggiore prevedibilità.

Non lasciare che la discriminazione passi inosservata. Scopri come applicare questi principi nella tua azienda e tutelare i diritti dei lavoratori: contatta il nostro studio per una consulenza.

Tags: diritti del lavoratore, discriminazione sul lavoro, licenziamento
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1 commento
  1. Angela
    Angela dice:
    13/04/2026 in 8:56 AM

    Bellissima sentenza. Grazie per la condivisione

I commenti sono chiusi.

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