Licenziamento in malattia del lavoratore: è possibile o vietato?
È noto che durante il periodo nel quale un lavoratore si trova in stato di malattia, l’eventuale licenziamento che il datore di lavoro dovesse comminargli sarebbe nullo.
Ma non tutti sanno che il datore di lavoro può legittimamente licenziare per giusta causa un dipendente in malattia quando i motivi a fondamento del recesso unilaterale risultano riconducibili a una condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto lavorativo. In tal caso, il provvedimento di recesso disciplinare viene disposto in tronco, senza preavviso per il lavoratore.
Deroghe al divieto di licenziamento in malattia
Durante il periodo di comporto (cioè il periodo massimo di assenze per malattia durante il quale il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto), il licenziamento del dipendente sarebbe quindi nullo e privo di effetti, ma la regola generale ammette alcune deroghe in una delle seguenti circostanze:
- licenziamento per giusta causa ovvero per colpa grave del lavoratore;
- licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- cessazione totale dell’attività d’impresa;
- termine del contratto a tempo determinato;
- mancato superamento del periodo di prova;
- mancata conferma al termine del periodo di formazione nell’apprendistato.
Esempi di casi di licenziamento in malattia
Solo a titolo di esempio, tra questi motivi per colpa grave del lavoratore, possiamo ricomprendere la simulazione della malattia che legittimerebbe la disposizione di un licenziamento per giusta causa, a condizione che il datore sia in grado di dimostrare tale simulazione. Possiamo altresì ricondurre situazioni scoperte dal datore di lavoro, anche durante l’assenza del lavoratore, così gravi da far venire meno la fiducia e l’affidabilità stessa del lavoratore.
Necessità di analisi di ogni singolo licenziamento in malattia
Ogni posizione lavorativa, dunque, va analizzata nel dettaglio per comprendere se vi siano condotte del lavoratore che possano compromettere la fiducia che deve necessariamente sussistere alla base del rapporto di lavoro. Per queste ragioni, il lavoratore in malattia – anche eventualmente simulata – non può sentirsi garantito dall’immunità del periodo di comporto in essere.








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