Somministrazione e Staff Leasing: la temporaneità come limite invalicabile
La recente sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, 17 settembre 2025, n. 3213, riporta al centro del dibattito giuslavoristico uno dei temi più delicati per le imprese e per chi si occupa di gestione del personale: il confine tra flessibilità organizzativa e tutela della stabilità occupazionale nel ricorso alla somministrazione di lavoro e allo staff leasing.
Il caso esaminato nasce dalla denuncia di un lavoratore che lamentava un utilizzo eccessivamente prolungato del contratto di somministrazione, ritenendolo uno strumento elusivo volto ad aggirare la stabilizzazione. Il giudice barese ha così dovuto confrontarsi con il nodo cruciale della temporaneità delle missioni, richiamando tanto il quadro normativo nazionale (in particolare il d.lgs. n. 81/2015) quanto la direttiva europea 2008/104/CE, che costituisce il punto di riferimento comunitario in materia di lavoro tramite agenzia.
Cosa stabilisce la Direttiva 2008/104/CE
La direttiva 2008/104/CE stabilisce che il lavoro tramite agenzia deve avere carattere necessariamente temporaneo. Anche quando il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, la missione presso l’impresa utilizzatrice non può diventare indefinita o permanente.
In altre parole, la stabilità del rapporto con l’agenzia non equivale alla stabilità occupazionale presso l’azienda utilizzatrice, che resta il vero soggetto beneficiario della prestazione.
Su questo punto si è concentrata anche la giurisprudenza europea, in particolare con le sentenze KG (ottobre 2020) e Daimler (marzo 2022) della Corte di Giustizia UE, le quali hanno ribadito l’esigenza di garantire strumenti antiabusivi capaci di preservare la natura temporanea delle missioni. Secondo la Corte, l’assenza di limiti o la reiterazione di missioni successive può costituire un aggiramento dello spirito della direttiva, rendendo di fatto la somministrazione una forma di impiego stabile mascherata.
Proprio per chiarire la compatibilità tra la normativa nazionale e quella europea, il Tribunale di Bari ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se la direttiva osti a una norma come l’art. 31, co. 1, del d.lgs. n. 81/2015, che consente l’invio in somministrazione a tempo indeterminato senza limiti idonei a garantire la temporaneità della missione.
Il modello italiano di staff leasing: vantaggi
Il quesito è tutt’altro che teorico: riguarda la tenuta del modello italiano di staff leasing, oggi ampiamente diffuso nel mercato del lavoro e spesso considerato uno degli strumenti più virtuosi di flexicurity, in grado di coniugare esigenze d’impresa e tutela dei lavoratori.
Negli ultimi anni, la somministrazione a tempo indeterminato ha conosciuto una crescita costante, rappresentando oggi circa un quarto dei contratti di somministrazione attivati annualmente in Italia.
Secondo molte analisi, lo staff leasing offre vantaggi significativi:
- garantisce continuità occupazionale,
- favorisce la transizione verso contratti a tempo indeterminato (in oltre il 60% dei casi entro 90 giorni dalla cessazione della missione),
- assicura tutele rafforzate attraverso la bilateralità di settore e le previsioni dei contratti collettivi.
Staff leasing: gli interrogativi
Tuttavia, proprio il suo successo ha sollevato interrogativi: può un rapporto di somministrazione a tempo indeterminato mantenere la propria natura “temporanea”? E fino a che punto la flessibilità organizzativa dell’impresa può spingersi senza violare il principio europeo della temporaneità?
La decisione del Tribunale di Bari invita le aziende a una riflessione profonda: la flessibilità è un valore imprescindibile per competere in mercati dinamici, ma deve sempre misurarsi con la certezza del diritto e con il rispetto dei principi europei.
L’utilizzo prolungato di lavoratori somministrati senza una reale giustificazione temporanea può infatti esporre l’impresa a rischi significativi — non solo giudiziari, ma anche reputazionali.
Cosa possono fare le imprese per garantire conformità normativa?
Per prevenire criticità e garantire conformità normativa, le aziende possono:
- rivedere i contratti di somministrazione in essere e la loro durata;
- documentare puntualmente le ragioni temporanee delle missioni;
- monitorare le policy interne in materia di flessibilità;
- promuovere un dialogo costante con i propri consulenti del lavoro e legali per valutare eventuali aggiornamenti alle procedure HR.
La sentenza barese non chiude il dibattito, ma lo rilancia: tra le esigenze di efficienza aziendale e la tutela della stabilità occupazionale si gioca una partita decisiva per il futuro del lavoro in Italia.
E la tua impresa utilizza lo strumento della somministrazione?
Lo staff leasing è davvero uno strumento virtuoso di equilibrio tra impresa e lavoratore, o rischia di diventare una forma di precariato mascherato?
Il confronto su questi temi è fondamentale per costruire un mercato del lavoro più equo, flessibile e sostenibile per tutti. Il nostro studio è sempre a disposizione per un consulto preventivo al fine di evitare rischi ed agevolare il miglior utilizzo del contratto di somministrazione


Tema davvero interessante.
Il confine tra flessibilità e abuso è sottile e, a volte, comodo da attraversare.
La vera sfida è trovare un equilibrio sostenibile tra esigenze organizzative e tutela delle persone, senza trasformare la temporaneità in precarietà….non credi?