Licenziamento tramite WhatsApp: per il Tribunale di Napoli soddisfa il requisito della forma scritta
Il licenziamento tramite WhatsApp è possibile. La sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025, emessa dal Tribunale di Napoli, introduce un principio destinato a far discutere e che potrebbe incidere profondamente sulle dinamiche del diritto del lavoro nell’era digitale. Il giudice partenopeo, infatti, ha riconosciuto che una comunicazione di licenziamento effettuata tramite un comune servizio di messaggistica telefonica – come WhatsApp – può essere considerata idonea a soddisfare il requisito della forma scritta previsto ad substantiam dalla normativa vigente.
Una posizione che, pur poggiando su elementi già emersi in precedenti orientamenti giurisprudenziali, apre la strada a riflessioni più ampie sul ruolo dei mezzi di comunicazione informatici nei rapporti contrattuali e, in particolare, nei recesso del datore di lavoro.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 2 della legge 604/1966 e la forma scritta
Per comprendere la portata della decisione, è necessario partire dal riferimento normativo principale: l’articolo 2 della legge n. 604 del 1966. Tale disposizione stabilisce in modo chiaro che il licenziamento debba essere intimato per iscritto, pena la sua inefficacia. Tuttavia, come sottolineato dal Tribunale di Napoli, il legislatore non richiede alcuna forma sacramentale né stabilisce modalità particolari o rituali da seguire affinché la comunicazione possa ritenersi validamente redatta. La legge, dunque, si limita a imporre il requisito della “scrittura”, senza però dettare regole specifiche sul supporto, sul formato o sul mezzo di trasmissione.
La sentenza n. 29753/2017: la forma scritta può essere digitale
Questa interpretazione non è nuova, e infatti è coerente con quanto già espresso dalla Corte di Cassazione. Emblematica, in tal senso, la pronuncia n. 29753/2017, richiamata espressamente nella sentenza del Tribunale di Napoli. In quell’occasione, la Suprema Corte aveva affermato che la forma scritta del licenziamento deve ritenersi soddisfatta “con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”. Il caso riguardava una lettera di licenziamento inviata come allegato a una e-mail, il cui ricevimento non era stato contestato dal lavoratore. Per la Corte, ciò bastava a ritenere pienamente integrato il requisito formale richiesto dalla legge.
Licenziamento tramite WhatsApp: perché può essere considerato un mezzo idoneo
Il Tribunale di Napoli si inserisce dunque in una linea interpretativa consolidata, ampliandone però la portata ai moderni sistemi di messaggistica istantanea. L’aspetto più interessante della decisione riguarda infatti l’applicazione di tali principi al licenziamento comunicato tramite WhatsApp. Secondo il giudice, tale modalità è perfettamente idonea a soddisfare l’onere di forma scritta imposto dalla legge, poiché il messaggio – o il documento informatico allegato – costituisce a tutti gli effetti una comunicazione scritta e, soprattutto, viene ricevuto direttamente dal destinatario.
Ciò che conta non è tanto il mezzo tecnico utilizzato, quanto la possibilità di riferire con certezza la comunicazione al datore di lavoro e la sua idoneità a portare a conoscenza del lavoratore la volontà datoriale di recedere dal rapporto.
Il precedente del Tribunale di Catania
Questa posizione trova ulteriore conferma in un precedente significativo: la sentenza del Tribunale di Catania (Sezione Lavoro) del 27 giugno 2017. In quel caso, il giudice etneo aveva riconosciuto esplicitamente che il licenziamento tramite WhatsApp fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, purché fosse possibile attribuire con certezza al datore di lavoro la paternità del messaggio. Il lavoratore, infatti, aveva non solo ricevuto il messaggio ma aveva anche formulato una tempestiva impugnazione stragiudiziale, dimostrando di aver compreso senza equivoci la volontà del datore di porre fine al rapporto. Una reazione che, per il giudice, rappresenta la prova dell’efficacia comunicativa del mezzo impiegato.
La sentenza catanese richiamava inoltre alcuni passaggi fondamentali della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito che il datore non è tenuto a utilizzare formule sacramentali per comunicare il licenziamento. La Cassazione ha chiarito che la volontà di licenziare può essere espressa anche “in forma indiretta, purché chiara”, come riportato nella celebre sentenza n. 17652 del 13 agosto 2007. Non solo: in quella occasione, la Corte aveva ritenuto valido persino un comportamento concludente, come la consegna del libretto di lavoro con l’indicazione della data di cessazione del rapporto. Un orientamento poi confermato anche dalla sentenza n. 6553 del 18 marzo 2009.
Una nuova era per il diritto del lavoro digitale
In conclusione, la decisione del Tribunale di Napoli si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alle trasformazioni tecnologiche e alle modalità con cui, oggi, avvengono le comunicazioni tra datore di lavoro e lavoratore. Il principio che emerge con forza è che ciò che davvero conta non è il mezzo utilizzato, bensì la chiarezza e la certezza della comunicazione. WhatsApp, e in generale i moderni sistemi di messaggistica, non sono più visti come strumenti “informali”, ma come veri e propri mezzi idonei a veicolare atti giuridici rilevanti, inclusi quelli di particolare importanza come il licenziamento. Una rivoluzione silenziosa, ma ormai inevitabile, nel segno dell’adattamento del diritto ai tempi digitali.
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